Riportiamo alle Imprese aderenti la circolare n. 93/2024, nel quale l’INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2024, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro del 16 maggio 2024.
Caratteristiche della riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 (e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305), nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale. La suddetta agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
A tal proposito, l’Istituto ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% di cui all’art. 25 co. 4 della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di accesso al beneficio
L’Inps ricorda le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva qui considerata:
• il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
• i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
L’Istituto evidenzia che, relativamente all’anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Il beneficio contributivo non spetta, inoltre, in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario.
Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente. In fase di fruizione del beneficio, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente con la riduzione in trattazione.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture Inps territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultino legittimi destinatari della misura anche in fase di effettiva fruizione del beneficio possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le modalità riportate di seguito.
l beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024, con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento (Allegato n. 2); la Struttura Inps territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.