Per utile informazione delle imprese aderenti, riepiloghiamo la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di Dicembre 2024 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.
QUADRO NORMATIVO
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le giornate di domenica 8 dicembre (Immacolata Concezione) di mercoledì 25 dicembre (Natale) e di giovedì 26 dicembre (S. Stefano) sono considerate festività.
Pertanto, deve essere osservato il seguente trattamento economico:
FESTIVITA’ GODUTE (non lavorate)
• OPERAI (Art. 17 CCNL edile): per le tre festività compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).
• IMPIEGATI e QUADRI (Art. 61 e 76 CCNL edile): per le festività di Natale e S. Stefano nulla compete cadendo queste due nel corso della settimana, già coperta dalla retribuzione mensile. Per l’8 dicembre, invece, cadendo di domenica spetta un venticinquesimo (1/25) della retribuzione di fatto, ai sensi dell’Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.
FESTIVITA’ NON GODUTE (lavorate)
Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro. Sul punto v. Art. 19 CCNL per gli operai e Art. 54 del CCNL per gli impiegati ed i quadri.
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
• ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane, se si tratta di festività religiose.
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.