Sulla GURI n. 3 del 4 gennaio scorso, sono stati pubblicati i seguenti decreti:
Si tratta, sostanzialmente, di decreti con i quali il MIT ha rettificato le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché le variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 (all. 1) e rispetto ai prezzi medi degli anni antecedenti al 2020 fino ad arrivare al 2003 (all. 2).
Si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture ha dovuto adottare tali provvedimenti a seguito di un lungo e complesso percorso giurisdizionale promosso da Ance avverso i decreti originali del 2018 e del primo semestre 2021, ottenendo vittoria sia in primo grado che in appello.
I giudici, infatti, hanno accolte le contestazioni sollevate da ANCE, riconoscendo la presenza di gravi anomalie nel metodo di rilevazione utilizzato dal MIT, che hanno causato per taluni materiali forti disallineamenti rispetto al reale andamento del mercato.
Il Ministero, quindi, è stato chiamato ad effettuare un supplemento di istruttoria per i materiali oggetto di contestazione, al fine di rilevare correttamente le variazioni di prezzo intervenute, anche attraverso la possibilità di raffrontare i dati riportati dalle proprie fonti ufficiali (Istat, Provveditorati e Camere di Commercio) con quelli risultanti da banche dati nazionali ed internazionali di primario riferimento per tali materiali.
Si tratta, quindi, di un risultato di notevole importanza per il settore, che rende merito all’impegno profuso in questi anni da ANCE al fianco delle imprese, volto anche a superare il modello “compensativo” a favore di quello revisionale, come poi introdotto nel Codice 36/2023.
Ciò premesso, la rettifica intervenuta ha riguardato i seguenti materiali:
o Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate
o Lamiere in acciaio “Corten”
o Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
o Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
o Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
o Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
o Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
o Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
o Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100
o Tubazione in PVC rigido
o Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
o Tubi di rame per impianti idrosanitari
o Legname per infissi
o Legname abete sottomisura
o Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
o Bitume
Il supplemento di istruttoria svolto dal Ministero ha portato, per quasi tutti i materiali, a correzioni, anche consistenti, in aumento delle variazioni di prezzo riportate in entrambi i decreti.
L’unico caso di revisione al ribasso riguarda il prezzo del Legname Abete Sottomisura, registrato nel primo semestre 2021.
Tutto ciò premesso, le imprese interessate dovranno presentare istanza alle committenti per ottenere la compensazione dovuta in relazione alle nuove variazioni dei prezzi – naturalmente, al netto di quanto eventualmente già percepito sulla base delle variazioni indicate nei decreti originari – entro i termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento per i predetti decreti, e quindi:
Trattandosi di termini fissati a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al riguardo, adottando il comportamento più cautelativo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.
Infine, si ricorda che le istanze dovranno:
Per completezza espositiva, si ricorda che il ricorso giurisdizionale relativo al decreto concernente il secondo semestre 2021 non si è ancora concluso, essendo prendente in secondo grado. Al riguardo, saranno resi alle imprese ulteriori aggiornamenti, non appena disponibili.