L’INL ha aggiornato, il 31 gennaio 2025, la sezione “Patente a crediti: FAQ” con la pubblicazione della FAQ n. 28, che risponde ad un quesito specifico sul DURF per le imprese attive da meno di tre anni.
In via preliminare, è opportuno ricordare che, tra i requisiti richiesti per il rilascio della patente, rientra il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, del D. Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Si ritiene che, stante la locuzione “nei casi previsti dalla normativa vigente” utilizzata dal Legislatore, tale requisito riguardi esclusivamente i soggetti che, al momento della richiesta della patente a crediti, ricadono nella disciplina di cui al comma 1 del citato art.17-bis del D.lgs. 241/1997, in quanto risultino appaltatori/subappaltatori/affidatari di appalti per i quali sussistano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
La FAQ affronta il tema del DURF nel caso di una impresa attiva da meno di 3 anni. Il quesito è volto a chiarire se, in fase di richiesta della patente, l’impresa summenzionata deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”.
Di seguito la risposta riportata dalla FAQ.
Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”). Pur non entrando nel merito del campo di applicazione del DURF (rispetto al quale cita soltanto il “riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese”), la suddetta FAQ fornisce, sullo specifico aspetto trattato, un chiarimento in linea con quanto sostenuto dall’Ance. Peraltro, si auspica che, come richiesto dalla stessa Ance all’Ispettorato in una apposita istanza di interpello, possa essere presto chiarito dall’Ispettorato medesimo che il requisito sostanziale della regolarità fiscale delle singole imprese comporti che le domande di rilascio della patente saranno ritenute regolari in tutte le ipotesi, ovvero laddove abbiano risposto di possedere il requisito, o che sussista l’”esenzione giustificata” o la “non obbligatorietà” del DURF. |