Ricordiamo alle Imprese in indirizzo che, con l’introduzione dalla legge 213/2023 pubblicata col Decreto attuativo n°18/2025 (in allegato alla presente), è in vigore e pienamente operativo l’obbligo di assicurare i rischi catastrofali per le imprese produttive. La scadenza per mettersi in regola è fissata al 31 marzo 2025. L’articolo 11 del Decreto stabilisce che i prodotti di nuova commercializzazione devono essere adeguati entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (27 febbraio 2025), affinché l’obbligo assicurativo possa essere rispettato nei tempi previsti.
Chi deve assicurarsi
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 Codice Civile). Tuttavia, alcuni dubbi interpretativi potrebbero escludere i piccoli imprenditori iscritti nella sezione speciale. Considerando che la norma mira a proteggere proprio le realtà più vulnerabili, l’interpretazione più logica è che l’obbligo valga per tutte le imprese, comprese quelle nelle sezioni speciali.
Eventi coperti
Le assicurazioni devono coprire i danni causati da:
✅ Frane
✅ Sismi
✅ Alluvioni
✅ Inondazioni
✅ Esondazioni
Non sono invece obbligatoriamente coperti:
❌ Grandine
❌ Flash flood
❌ Maremoti
L’articolo 3 del Decreto stabilisce che eventi catastrofali che si susseguono entro 72 ore dalla prima manifestazione sono considerati un unico evento, con un solo massimale e un’unica franchigia/scoperto.
Beni da assicurare
L’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali indicate all’art. 2424, lettera B-II, n. 1), 2), 3) del Codice Civile. Sono esclusi:
❌ Veicoli
❌ Merci
❌ Immobili con abusi edilizi, anche successivi alla costruzione
L’assicurazione copre tutti i beni impiegati per l’attività d’impresa, anche se non di proprietà.
Danni indennizzabili
✅ Sono coperti solo i danni diretti ai beni assicurati.
❌ Sono esclusi i danni indiretti, come la perdita di produttività per interruzione dell’attività (che può essere coperta con una polizza aggiuntiva, business interruption).
❌ Non sono coperti danni causati da eventi collaterali (es. furto di macchinari dopo un’evacuazione per sisma).
L’indennizzo minimo previsto è:
🔹 70% per somme assicurate superiori a 1 milione di euro fino a 30 milioni
🔹 Libera negoziazione per somme superiori a 30 milioni
Il Decreto consente alle grandi imprese (o a chi assicura oltre 30 milioni di euro) di concordare livelli di scoperto più ampi.
Esclusioni e flessibilità
L’articolo 1, comma 3 del Decreto introduce alcune esclusioni, tra cui:
❌ Danni causati direttamente dall’uomo
❌ Danni a terzi provocati dai beni assicurati
Resta il dubbio se le compagnie possano aggiungere ulteriori esclusioni o modulare liberamente l’ambito di copertura. La legge concorrenza 193/2024 ha infatti introdotto un sistema di comparazione online gestito dall’IVASS, simile a quello per l’RC auto, che permetterà alle imprese di confrontare le diverse offerte assicurative disponibili sul mercato.