Gentili Soci,
si fa riferimento alla nostra News 29/2025 inerente l’obbligo di possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria (comma 860 della Legge di stabilità per il 2025 che ha modificato l’articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179).
La finalità di questa misura è garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, uniformando così l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese e favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito i primi chiarimenti con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, che si allega, stabilendo che:
- L’obbligo di PEC riguarda tutti gli amministratori e deve essere assolto tramite l’iscrizione di un indirizzo PEC personale nel Registro delle Imprese.
- Le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 devono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
- Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che presentano la domanda di iscrizione successivamente a tale data, l’adempimento deve essere contestuale alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese.
- L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese, nonché le eventuali variazioni successive, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
- La mancata indicazione della PEC impedisce la conclusione dell’iter istruttorio delle domande presentate dalle imprese. In caso di omissione, la Camera di Commercio sospenderà il procedimento e concederà un termine massimo di 30 giorni per l’integrazione del dato mancante. Trascorso tale termine senza ottemperanza, la domanda sarà rigettata.
- Sotto il profilo sanzionatorio, il MIMIT ha chiarito che non sono state introdotte nuove sanzioni specifiche. Tuttavia, resta applicabile l’ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, che prevede una multa da 103 a 1.032 euro per chiunque ometta di effettuare nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese. In caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta a un terzo.
Vi invitiamo, quindi, a verificare la conformità della vostra impresa a questa nuova disposizione e ad attivarvi tempestivamente per adempiere all’obbligo entro i termini previsti.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Allegati
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