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NEWS 168/2025: I nuovi codici ATECO 2025.

14 Maggio 2025
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Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione delle attività economiche ATECO, con novità nei codici, nei titoli e nella struttura. Un cambiamento significativo che coinvolge imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. L’Istat ha, infatti, sviluppato e pubblicato la nuova classificazione ATECO  2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2025, che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

La nuova classificazione è stata adottata in concreto a partire dal 1° aprile 2025, al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

A livello nazionale, la classificazione è utilizzata da numerose Istituzioni anche per altre finalità soprattutto di natura amministrativa e fiscale. La normativa di riferimento della nuova classificazione è il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

L’intero processo è stato supportato da un Comitato inter-istituzionale (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali, tra cui l’ANCE, proprio in virtù delle finalità anche non propriamente statistiche che caratterizzano la classificazione. La classificazione ATECO 2025 mantiene lo stesso impianto metodologico di ATECO 2007. Le varie attività economiche sono quindi raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le sezioni sono contraddistinte da un codice alfabetico costituito da una lettera maiuscola mentre le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie di attività economica sono contraddistinte da un codice numerico.

Ciascuna attività economica è quindi codificata al maggior livello di dettaglio con un numero di sei cifre che può eventualmente essere corredato da una lettera iniziale che individua la sezione.

Non cambia, rispetto alla versione aggiornata nel 2022, la collocazione del settore delle costruzioni che resta inserito nella sezione F con codici che vanno dal 41 al 43 e si caratterizza, oltre che per una terminologia più corretta nella definizione delle varie attività, anche per l’inserimento di ulteriori specifici codici. Ad esempio, in linea con l’esigenza di includere attività che stanno assumendo sempre più rilevanza nell’ottica della transizione ecologica, sono state previste nuove fattispecie come, ad esempio, i “lavori di isolamento termico con il sistema a cappotto” (nel codice 43.23.00), o sono stati introdotti nuovi codici attività come quello riferito all’ “Installazione di impianti geotermici” (codice 43.22.01).

Si evidenzia, inoltre, come le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F “Costruzioni”, siano state spostate nella sezione dedicata alle attività immobiliari (nuova sezione M). Per un quadro preciso delle attività incluse nella sezione, F che comprende in senso lato i lavori di costruzione generali e specializzati per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile, si rimanda alle Note esplicative.

USO DEI NUOVI CODICI ATECO PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come previsto con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR 633/1972.

Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, occorre distinguere:

  • se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
  • se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali connessi all’utilizzo dei codici, ed in particolare, il settore delle costruzioni, il Provvedimento del 31 gennaio 2025, Prot. n. 24728/2025 che ha approvato la revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) con effetto dal periodo d’imposta 2025 ha specificato che le attività (incluse quella delle costruzioni) per le quali è prevista la revisione degli ISA sono state individuate facendo riferimento alla nuova classificazione dei Codici ATECO 2025.

 

Restando sempre in tema di adempimenti fiscali va sottolineato, inoltre, che con l’entrata in vigore dei nuovi codici ATECO potrebbe emergere un problema interpretativo legato al meccanismo del reverse charge in edilizia, con particolare riguardo alle prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici di cui all’art. 17, co. 6, lettera a-ter), del Dpr 633/1972, laddove alcune attività siano passate ad altro codice. Questo perché la Circolare n. 14/E del 2015 al paragrafo 1.4 ha individuato le attività soggette a reverse charge in base alla classificazione ATECO 2007 – aggiornata al 2022.

 

Per risolvere la questione interpretativa relativa all’applicazione del reverse charge alle attività che sono passate ad un diverso codice Ateco, non menzionato nella CM 14/E, si ritiene corretto, in attesa di un aggiornamento della Circolare, fare riferimento alla descrizione dell’attività indicata dal documento di prassi, indipendentemente dal codice assegnato.

Allegati
NEWS_168_2025
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Note_esplicative
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Provvedimento_del_31_gennaio_2025_Prot_n_247282025
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sezione_F_con_codici_che_vanno_dal_41_al_43
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