Informiamo le imprese interessate che il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modifiche nella Legge 27 maggio 2025, n. 78 (pubblicazione in Gazzetta in allegato alla presente) ha previsto una proroga differenziata delle scadenze per la stipula delle polizze catastrofali.
Insieme ad alcuni chiarimenti, in parte auspicati anche da ANCE, permangono peraltro ancora alcuni dubbi che si auspica verranno risolti quanto prima in sede interpretativa.
Le Nuove Scadenze Differenziate
La novità più rilevante è sicuramente la diversificazione dei termini entro cui le imprese devono assicurarsi, in base alla loro dimensione:
- Le medie imprese (definite secondo la Raccomandazione 2003/361/CE) hanno ora tempo fino al 1° ottobre 2025.
- Per le piccole e microimprese (anch’esse definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE), la scadenza è stata estesa al 31 dicembre 2025.
- Le grandi imprese (definite dalla Direttiva (UE) 2023/2775) mantengono la scadenza del 31 marzo 2025.
Le modifiche normative
Il Decreto in oggetto non si limita alle proroghe, ma interviene anche su alcuni aspetti legati all’’operatività dell’obbligo assicurativo:
- applicazione delle eventuali “misure sanzionatorie”: le conseguenze legate alla mancata stipula dell’assicurazione (come la preclusione all’accesso a contributi pubblici) scatteranno dalla data in cui l’obbligo diviene effettivo per la specifica categoria d’impresa. Per le grandi imprese, questa disposizione si applica dal 30 giugno 2025;
- immobili con difformità edilizie: l’obbligo assicurativo riguarda gli immobili con regolare titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, inclusi quelli oggetto di sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di regolarizzazione (sanatoria, condono);
- assicurabilità beni non di proprietà dell’impresa: se un’impresa assicura beni di proprietà di soggetti terzi (ad es. a titolo di locazione) impiegati nella propria attività (e non già assicurati), l’indennizzo sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. All’imprenditore è comunque riconosciuto un diritto al rimborso dei premi pagati e un risarcimento per il lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo) se il proprietario non destina l’indennizzo al ripristino del bene;
- monitoraggio dei premi: Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, è incaricato di monitorare le offerte assicurative per prevenire fenomeni speculativi sui premi.
Per un’analisi approfondita su tutti gli aspetti operativi dell’obbligo assicurativo si rinvia al dossier allegato, elaborato dagli uffici ANCE.
Allegati
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