Facendo seguito alle nostre news in materia di Patente a Crediti, si segnala, per immediata informativa, che nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata pubblicata la nota n. 288 del 15 luglio 2025, recante “indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi” di seguito elencati:
- anzianità iscrizione CCIAA;
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
- possesso della certificazione SOA di classifica I;
- possesso della certificazione SOA di classifica II;
- consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.
Nel rinviare alle specifiche indicazioni riportate nella nota per ciascuna delle suddette fattispecie, si segnala che, con specifico riferimento a quelle relative al possesso della certificazione SOA di classifica I o II, l’ispettorato evidenzia che “l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.”
Nel prosieguo della nota, l’INL fornisce istruzioni, alle quali si rinvia, in merito a:
- modalità e tempistica per l’eventuale rettifica dei requisiti ulteriori erroneamente inseriti per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi;
- sottrazione dei crediti aggiuntivi, qualora, durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati;
- modalità per la richiesta della patente da parte dei soggetti non italiani privi di identità digitale (ossia comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) e dei professionisti che operano nei cantieri non tenuti all’iscrizione alla CCIIA (es. archeologi). L’Ispettorato segnala, peraltro, che, per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio, sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.
Per completezza di informazione, in allegato la nota in oggetto.
Allegati
INL_nota_n_288_15-luglio_2025_PAC_crediti_aggiuntivi_signedApri