Si rende noto alle Imprese associate che il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7813 del 07.10.2025, ha chiarito che l’operatore economico può applicare il ribasso anche ai costi della mano d’opera, purchè dimostri che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e non da una compressione dei salari o dei diritti dei lavoratori.
La decisione nasce da una gara in cui la Stazione Appaltante aveva ritenuto legittimo un ribasso del 17,3% sull’intero importo, inclusa la mano d’opera. Il TAR aveva annullato l’aggiudicazione sostenendo che, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 36/2023, i costi della mano d’opera non potessero essere ribassati.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la sentenza di primo grado, affermando che tali costi, pur essendo indicati separatamente, restano parte della base d’asta su cui può applicarsi il ribasso.
Secondo il Consiglio di Stato:
Il Giudice richiama inoltre precedenti sentenze, nonché gli orientamenti ANAC e MIT, che riconoscono la ribassabilità dei costi della mano d’opera, subordinata alla verifica di anomalia.
PRINCIPI AFFERMATI
CONCLUSIONE
La Sentenza n. 7813/2025, che si allega, consolida l’orientamento secondo cui la tutela del lavoratore e la libertà d’impresa devono coesistere: la mano d’opera è parte della base economica di gara e può essere oggetto di ribasso, ma solo se ciò avviene nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e tutela dei diritti sociali.