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Ricordiamo alle Imprese in oggetto che, la giornata di Sabato 1° novembre (Ognissanti) 2025 è considerata festiva a norma dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, dall’art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dagli artt. 17 e 61 del vigente C.C.N.L. Edile. Per tale ricorrenza, pertanto, il trattamento economico previsto per i dipendenti delle imprese del settore è il seguente:
OPERAI: compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico pari al 10%, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).
IMPIEGATI: nulla compete, cadendo la festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile.
4 NOVEMBRE
Per quanto concerne la giornata dell’Unità Nazionale del 4 novembre, la Legge 5 marzo 1977, n. 54, ha soppresso tale ricorrenza dal novero delle festività nazionali. Tuttavia il nostro CCNL edile ha riconosciuto per gli addetti del settore il seguente quadro normativo:
OPERAI (art. 17 CCNL vigente): spetta il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico pari al 10%, senza, però, la percentuale relativa ai riposi annui e senza la maggiorazione del 18,50% a titolo di gratifica natalizia e ferie (V. Totale 2 della tabella paga operai).
IMPIEGATI (art. 43 CCNL vigente): compete il trattamento economico pari a 1/25 dello stipendio lordo mensile, in aggiunta alla normale retribuzione. Si rammenta, con l’occasione, che, qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose cadenti di sabato come il 1° novembre il trattamento è il seguente: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. Circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).
Si precisa, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
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