
In riferimento alla nostra NEWS 218/2025 del 30.06.2025, si rende noto alla Imprese associate che con l’articolo 13 del D.L. n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società (modifica dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall’art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).
La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso – in senso generale – agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati.
Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.
Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.). Il provvedimento stabilisce come termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati il 31 dicembre 2025.
Sui inoltra in allegato un documento di UNIONCAMERE con le prime indicazioni operative.
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