
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 18587 del 29 dicembre 2025 (che si allega), ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di rilascio del DURC di congruità e all’iscrizione alla Cassa Edile per le imprese non edili, a seguito di un interpello (n. 15013/2025) e delle successive richieste di precisazione avanzate dalla CNCE.
Il Ministero ha ribadito che:
È stato chiarito che la “prevalenza” dell’attività va valutata in concreto con riferimento allo specifico cantiere, considerando le lavorazioni effettivamente svolte, e non in base a criteri astratti come codice ATECO o oggetto sociale.
L’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile è stata ritenuta coerente in particolare:
Infine, il Ministero ha precisato che la richiesta di congruità da parte di imprese non edili può avvenire tramite l’applicativo CNCE Edilconnect e non comporta automaticamente l’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando l’obbligo di comunicare i dati richiesti dal D.M. n. 143/2021.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.