
Sul Supplemento Ordinario alla GURS n. 2 del 09.01.2026, è stata pubblicata le Legge 5 gennaio 2026, n. 1 inerente la “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”. e contiene, tra le altre, misure agevolative per le assunzioni.
ART. 1 – Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale, la Regione riconosce ai datori di lavoro del settore privato, che abbiano almeno un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale, per il triennio 2026/2028, un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 10% del costo annuale del personale (retribuzione lorda, contributi previdenziali e assistenziali e la quota di TFR maturata).
L’incentivo non si applica a:
Il contributo è innalzato al 15% per le imprese che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure:
a) Introduzione del welfare aziendale nonché modelli di sostenibilità ESG
b) Investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
c) Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di retribuzione
d) Assunzione di donne
e) Assunzione di personale di età superiore a 50 anni, con almeno 2 anni di disoccupazione.
ART. 2 – Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale
La Regione riconosce ai datori di lavoro del settore privato un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento iniziale avviati nel territorio regionale a far data dall’entrata in vigore della legge.
Per il triennio 2026/2028 il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 10% dei costi salariali (retribuzione lorda, contributi previdenziali e assistenziali e la quota di TFR maturata) relativi ai posti di lavoro creati per effetto del predetto investimento.
Il contributo è innalzato al 15% per le imprese che applicano a tutto il personale almeno una delle misure già indicate per l’articolo 1.
Il diritto di fruizione dell’incentivo (art. 1-2) è, ovviamente, subordinato alla regolarità contributiva (DURC), al rispetto degli obblighi in materia di assunzione di lavoratori disabili.
Le disposizioni attuative saranno stabilite con apposito decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia previo parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale siciliana.
Il decreto attuativo potrà prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Dipartimento regionale delle finanze e del credito e l’Agenzia delle Entrate.
ART. 3 – Incentivi a sostegno del lavoro agile – South Working
Allo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori nella Regione e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle imprese aventi un’unità produttiva nell’UE o in uno Stato extra UE che nel triennio 2026/2028 effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato, i cui contratti prevedano l’esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione, per un periodo minimo di 5 anni in modalità agile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo di € 30.000,00, per ciascun lavoratore occupato, residente in Sicilia, entro il limite delle risorse autorizzate a legislazione vigente.
Per maggiori dettagli, si allegano gli articoli 1-2-3 della Legge n. 1/2026.
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