Informiamo le imprese interessate che nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9/1 u.s. (in allegato), è stato pubblicato il D.Lgs. 213 del 31 dicembre 2025 di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento, in vigore dal 24 gennaio 2026, introduce rilevanti modifiche al titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 in tema di amianto.
Nel riportare in allegato una prima disamina del provvedimento, elaborata dagli uffici ANCE, segnaliamo in particolare le modifiche contenute nei seguenti articoli:
- Art. 248 “Individuazione della presenza di amianto” – Il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Nel caso di edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della Legge 257/1992, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto facendo ricorso ad una nuova figura, introdotta dalla direttiva in oggetto e recepita nell’ordinamento nazionale, ossia l’ “operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali” e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui sopra, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.
- Art. 254 “Valore limite” – Viene definito il nuovo valore limite di esposizione pari a 0,01 fibre per centimetro cubo di aria, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore. Se il valore limite viene superato o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, è prevista la cessazione immediata dei lavori stessi. La ripresa avviene solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Se l’esposizione non può essere ridotta e per rispettare il valore limite è necessario l’uso dei DPI, il datore di lavoro assicura al lavoratore periodi di riposo regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
- Art. 258 “Formazione dei lavoratori” – La formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale mansione. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere anche una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.
Nel rimandare al testo completo delle modifiche introdotte alla normativa in oggetto, riportate sul documento ANCE allegato, si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti non appena disponibili.
Allegati
G_U__n_6_del_9_1_2026Apri