
Gentili Soci,
con sentenza pubblicata il 5 febbraio 2026, ed allegata alla presente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Causa C-810/24, ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nel procedimento di project financing disciplinato dall’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016.
Accogliendo i rilievi del Consiglio di Stato, la Corte ha ritenuto che il meccanismo di prelazione vìoli il principio di parità di trattamento, in quanto idoneo a sovvertire l’esito della gara e a consentire una modifica sostanziale dell’offerta del promotore in una fase successiva all’aggiudicazione, in contrasto con la direttiva 2014/23/UE e con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE. Secondo la Corte, tale vantaggio è inoltre idoneo a disincentivare la partecipazione di operatori economici di altri Stati membri.
La pronuncia riguarda formalmente la previgente disciplina del project financing. Tuttavia, le argomentazioni della Corte – fondate sulla “destrutturazione” della gara – potrebbero incidere anche sull’attuale art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, recentemente modificato dal legislatore nazionale, anche alla luce della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.
Resta fermo, e non è stato messo in discussione dalla Corte di Giustizia, il diritto del promotore non aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti massimi del 2,5% del valore dell’investimento, come previsto dall’art. 193 del vigente Codice dei contratti pubblici, a carico dell’aggiudicatario della procedura.
La possibile eliminazione del diritto di prelazione potrebbe rendere la finanza di progetto meno attrattiva rispetto al passato; al contempo, essa può favorire un’evoluzione dell’istituto verso operazioni più solide sotto il profilo giuridico, economico e tecnico, riducendo il rischio di iniziative inefficaci e di spreco di risorse pubbliche e private.
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