
Sulla GURI n. 68 del 23.03.2026 è stata pubblicata la Legge n. 34 dell’11.03.2026 recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (NEWS 133/2026 del 08.04.2026).
L’articolo 11 della suddetta Legge, che si invia in allegato, ha apportato modifiche all’articolo 3 del D. Lgs. N. 81/2008.
In particolare, per l’attività lavorativa svolta in maniera agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’adempimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità – con specifico riferimento anche all’utilizzo dei videoterminali – è garantito dal datore di lavoro mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tale informativa individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi derivanti dallo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali.
Al fine di adempiere al nuovo obbligo, si trasmette l’aggiornamento dell’informativa messa a disposizione dall’INAIL, già utilizzata nel periodo pandemico, per assolvere al medesimo obbligo previsto dall’articolo 22, comma 1, della Legge n. 81/2017, come modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. “Decreto Semplificazioni”). Le modifiche apportate sono evidenziate in colore giallo.
Il fac-simile dovrà essere personalizzato e adattato in base alle specifiche esigenze del soggetto utilizzatore, con riferimento ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile.
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