
L’articolo 133, comma 3, del D. Lgs. N. 163/2006, e successive mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE prevede l’applicazione del prezzo chiuso ai lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi.
Tale percentuale è fissata con apposito decreto del MIT ogni anno, entro il 31 marzo, nella misura eccedente la percentuale del 2%.
Con Decreto 31 marzo 2026, che si invia in allegato, il MIT ha stabilito che nell’anno 2025 non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmato.
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