
Si informano le imprese associate che le FAQ ministeriali pubblicate nel marzo 2026, relative all’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, forniscono importanti chiarimenti interpretativi in materia di formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla durata della validità dei crediti formativi e alle condizioni di riconoscimento dei percorsi già svolti.
Il Ministero ha stabilito un principio di particolare rilievo operativo: i titoli abilitanti mantengono efficacia esclusivamente se accompagnati da aggiornamenti effettuati entro un periodo massimo di dieci anni.
Decorso tale termine senza il previsto aggiornamento:
Resta invece ammesso l’aggiornamento oltre le scadenze ordinarie purché effettuato entro il limite decennale, con conseguente ripristino della validità del titolo.
Le FAQ ministeriali chiariscono inoltre che i percorsi formativi già svolti possono essere riconosciuti solo in presenza di una piena corrispondenza con i contenuti previsti dal nuovo Accordo.
In particolare:
Qualora anche un solo contenuto obbligatorio risulti mancante, il corso dovrà essere integralmente ripetuto.
Tra i principali chiarimenti operativi si segnalano:
Alla luce dell’orientamento ministeriale, improntato a criteri di rigore e certezza applicativa, si raccomanda alle imprese di:
Si evidenzia che il nuovo quadro normativo non consente soluzioni intermedie: in assenza di piena conformità, l’unica opzione è la ripetizione integrale del percorso formativo.
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