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In provincia

NEWS 174/2026: INAIL – Certificati di infortunio sul lavoro – Ripresa del lavoro – Istruzioni – Circolare n. 17 del 29.04.2026

4 Maggio 2026
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Si informano le Imprese associate che l’INAIL con Circolare n. 17 del 29.04.2026, che si allega in copia alla presente News, fornisce chiarimenti ed istruzioni in materia di gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e di ripresa dell’attività lavorativa.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali di interesse:

Trasmissione della certificazione medica

La certificazione medica di infortunio è trasmessa all’INAIL esclusivamente in modalità telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, mediante il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi (continuazione, definitivo, riammissione in temporanea), La certificazione medica deve contenere diagnosi, prognosi e durata dell’inabilità temporanea, nonché l’eventuale previsione di postumi permanenti.

Conclusione della prognosi

L’ultimo certificato trasmesso all’INAIL, attestante la conclusione della prognosi, è idoneo a determinare la cessazione dell’inabilità temporanea e l’eventuale valutazione di postumi permanenti.

Ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi

Il lavoratore può rientrare automaticamente al lavoro alla scadenza del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato acquisito dall’INAIL, senza necessità di produrre ulteriore certificazione medica.

Assenza di certificazione di continuazione

In caso di mancata trasmissione di certificati successivi alla scadenza della prognosi, l’INAIL provvede alla chiusura del periodo di inabilità temporanea entro 15 giorni.

Ripresa anticipata dell’attività lavorativa

La ripresa anticipata rispetto alla prognosi formulata dal medico è consentita esclusivamente previa acquisizione di un certificato medico che attesti la modifica della prognosi, anticipandone il termine.

Per valutare lo stato di salute e l’idoneità alla mansione del lavoratore, il datore di lavoro può attivare la sorveglianza sanitaria.

Tutte le istruzioni indicate nella Circolare INAIL si applicano anche ai casi di malattia professionale.

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