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NEWS 192/2026: Ammortizzatore unico INPS per eventi meteorologici eccezionali – Scadenza 31 maggio 2026 – Circolare INPS n. 54 del 13.05.2026

15 Maggio 2026
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L’Inps, con la circolare n. 54 del 13 maggio 2026 che si allega in copia alla presente News, ha fornito le istruzioni operative relative all’ammortizzatore unico introdotto dal Dl 25/2026 a sostegno di datori di lavoro e lavoratori colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi in Calabria, Sardegna e Sicilia nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.

La misura prevede una disciplina semplificata rispetto agli ordinari trattamenti di integrazione salariale. In particolare:

  • non è richiesto l’accordo sindacale;
  • è sufficiente una semplice informativa, anche successiva all’avvio della sospensione;
  • non è dovuto il contributo addizionale;
  • i periodi fruiti non incidono sui limiti massimi di durata previsti dal Dlgs 148/2015;
  • il pagamento dell’indennità avviene direttamente da parte dell’Inps ai lavoratori.

I periodi di sospensione sono coperti da contribuzione figurativa; per gli operai agricoli le giornate indennizzate sono equiparate a lavoro ai fini della disoccupazione agricola.

La misura riguarda i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi operai agricoli, lavoratori somministrati e distaccati. Il beneficio spetta:

  • ai lavoratori delle unità produttive sospese nei territori colpiti;
  • ai lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati che, a causa dell’emergenza, non abbiano potuto raggiungere il luogo di lavoro, anche se situato fuori dalle aree calamitate.

Tra le cause che giustificano l’impossibilità di raggiungere il lavoro rientrano: provvedimenti amministrativi, interruzione delle vie di comunicazione, inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, inagibilità dell’abitazione, esigenze legate alla salute dei familiari conviventi e altri eventi collegati all’emergenza. In assenza di provvedimenti ufficiali, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare una dichiarazione del lavoratore che attesti la causa impeditiva.

La prestazione è riconosciuta:

  • fino a 90 giornate per sospensione dell’attività lavorativa;
  • fino a 15 giornate per impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro.

L’indennità è pari al massimale lordo unico di euro 1.423,69 mensili ed è incompatibile con altri ammortizzatori sociali riferiti ai medesimi periodi.

Le domande devono essere presentate telematicamente dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2026:

  • tramite piattaforma “OMNIA IS” per i datori non agricoli;
  • tramite “CISOA Web” per il settore agricolo.

Per il pagamento diretto, i datori non agricoli dovranno inoltre trasmettere i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con l’indicazione delle ore di sospensione.

Considerato il limite complessivo di spesa pari a 37,6 milioni di euro, si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle istanze.

Come sempre la Direzione di questa ANCE è a disposizione per eventuali e/o ulteriori delucidazioni.

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