
Con la sentenza n. 234 del 7 aprile 2026 (che si allega alla presente), il CGA Sicilia ha chiarito che, nel calcolo della soglia di anomalia con il Metodo A dell’Allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023, le offerte con identico ribasso devono essere conteggiate separatamente.
La pronuncia riguarda una gara del Comune di Catania aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. Il TAR Catania aveva disposto il ricalcolo della soglia ritenendo applicabile il criterio del “blocco unitario”, secondo cui le offerte identiche andrebbero considerate come una sola offerta. Il CGA ha invece riformato la decisione.
Secondo il giudice amministrativo, il dato normativo è chiaro: l’Allegato II.2 prevede che le offerte di uguale ribasso siano considerate “distintamente nei loro singoli valori”. Il termine “distintamente”, osserva il CGA, esclude qualsiasi possibilità di accorpamento unitario.
La sentenza evidenzia inoltre che il legislatore, già con le modifiche introdotte nel 2019 al d.lgs. n. 50/2016 e poi confermate nel nuovo Codice, ha inteso superare definitivamente l’orientamento formatosi sotto la previgente disciplina, compresa l’Adunanza Plenaria n. 5/2017.
Per le stazioni appaltanti il principio è quindi netto: nel Metodo A il criterio assoluto è obbligatorio e ogni offerta deve mantenere il proprio peso statistico effettivo. Ne consegue la necessità di verificare che le piattaforme telematiche utilizzate per il calcolo della soglia applichino correttamente il conteggio separato delle offerte identiche.
Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di attivare la verifica facoltativa di congruità prevista dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in presenza di specifici elementi di anomalia dell’offerta.
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