Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, il Decreto 22 giugno 2026, recante “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In particolare, nell’Allegato A al Decreto sono elencate le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi, ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazione, dalla legge n. 56/2024.
L’articolo 1, comma 2, del Decreto precisa che assumono rilievo esclusivamente le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive.
Inoltre, il successivo comma 3 precisa che le cause ostative non operano qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 124/2004, nonché oblazione, ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
Si riportano di seguito le violazioni indicate nell’allegato A, nonché il relativo periodo di esclusione dai benefici previsto:
- Art. 437 c.p. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: 24 mesi.
- Art. 589, comma 2, c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: 24 mesi.
- Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: 24 mesi.
- Art. 590, comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: 18 mesi.
- Violazioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza, sanzionate dagli artt. 55, commi 1, 2 e 5, lett. a), b), c) e d); 68, comma 1, lett. a) e b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lett. a) e b); 165; 170; 178; 219; 262, commi 1 e 2, lett. a) e b); 282, commi 1 e 2, lett. a): 12 mesi.
- Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 320/1956 riguardante la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo: 12 mesi.
- Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato: 8 mesi.
- Art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, in materia di lavoro irregolare: 6 mesi.
- Art. 27, comma 11, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Sanzioni applicate in mancanza di patente a crediti o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili: 6 mesi.
- Artt. 7 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Violazioni della disciplina relativa alla all’orario di lavoro con particolare riferimento ai riposi: 3 mesi.
- Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 3 mesi.
Allegati
ML-Decreto_22-06-2026Apri