
Con l’allegata circolare, la CNCE richiama l’ordinanza n. 21362/2026 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso dell’INPS contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
Quest’ultima aveva ritenuto che, in assenza di omissioni contributive, il mero ritardo nell’invio delle comunicazioni UNIEMENS non precludesse il rilascio del DURC né il riconoscimento dei benefici contributivi.
Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha invece confermato il proprio consolidato orientamento (Cass. nn. 8078/2026, 2678/2026 e 16198/2026), ribadendo che il mancato invio dei modelli UNIEMENS non costituisce una semplice irregolarità formale, ma un’irregolarità sostanziale, in quanto impedisce agli enti competenti di verificare tempestivamente ed efficacemente la regolarità contributiva.
Secondo tale orientamento, la mancata trasmissione della documentazione prescritta – che, per il sistema delle Casse Edili/Edilcasse, coincide con la denuncia mensile dei lavoratori occupati – anche entro i termini concessi per la regolarizzazione, impedisce la verifica della cosiddetta “virtuosità del contribuente”.
Quest’ultima non riguarda esclusivamente la regolarità dei versamenti, ma anche il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Di conseguenza, il riconoscimento dei benefici contributivi è subordinato non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come individuate dalla normativa di riferimento.
In allegato la nota della CNCE con il testo integrale dell’ordinanza in oggetto.
Gli Uffici di Direzione della scrivente, rimangono a Vs. completa disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.
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