
Il MASE in prossimità dell’entrata in vigore dell’obbligo del FIR digitale, prevista per il prossimo 16 settembre (NEWS 300/2026: RENTRI: dal 16 settembre 2026 scatta l’obbligo dell’xFIR), ha approvato le modalità operative da adottare in caso di “degrado temporaneo” dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR in formato digitale (D.D. n. 254 del 9 settembre 2026).
Si tratta di una fattispecie intermedia in cui una o più funzionalità a supporto del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, così da impedire la continuità delle attività senza configurare una vera e propria mancanza di disponibilità.
Si evidenza che si tratta di una condizione distinta rispetto alla grave indisponibilità dei servizi già regolata dai decreti direttoriali n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026.
Le misure costituiscono una deroga limitata al singolo formulario e alla durata del degrado e si riferiscono alle seguenti situazioni:
In questi casi, il Decreto ammette la possibilità per l’operatore di passare al formato cartaceo o alla stampa del FIR digitale, sottoscritta con data e firma autografa e con l’apposita dicitura nel campo annotazioni dall’Allegato 1 (“FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“.). A tal fine, il decreto suggerisce di dotarsi anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati così da poter fare fronte con tempestività a eventuali episodi di degrado.
Per i formulari gestiti in modalità emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI, tuttavia:
E’ inoltre prescritto che, in sede di ispezioni o verifiche presso l’unità locale, l’operatore deve poter riprodurre in qualunque momento la dichiarazione e le evidenze allegate, verificandone la corrispondenza con il FIR cartaceo emesso.
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