
Importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del reverse charge IVA nel settore edile, a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025.
Dal 1° aprile 2025, data dalla quale ATECO 2025 è utilizzata operativamente anche per finalità fiscali e amministrative, per individuare le attività appartenenti al settore edile ai fini del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/1972, occorre fare riferimento alla Sezione F – “Costruzioni” della nuova classificazione ATECO 2025. L’operatività della nuova classificazione dalla predetta data è confermata dall’Istat.
Subappalti: appaltatore e subappaltatore devono operare entrambi nel settore edile
La disciplina riguarda le prestazioni di servizi rese, nell’ambito del settore edile, da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Condizione essenziale per l’applicazione del reverse charge è che sia l’appaltatore sia il subappaltatore svolgano un’attività riconducibile alla Sezione F – Costruzioni della classificazione ATECO vigente.
Pertanto, dal 1° aprile 2025 occorre verificare la classificazione dell’attività sulla base di ATECO 2025, che ha sostituito operativamente la precedente ATECO 2007 – aggiornamento 2022.
Il passaggio alla nuova classificazione produce effetti concreti anche sul trattamento IVA di alcune lavorazioni.
È il caso, ad esempio, del “restauro di edifici storici”, precedentemente ricompreso nel codice ATECO 41.20.00 della Sezione F e ora classificato nel codice ATECO 2025 91.30.01, al di fuori della Sezione F.
Per tali prestazioni, pertanto, dal 1° aprile 2025 non trova più applicazione il reverse charge previsto per i subappalti nel settore edile, con conseguente applicazione delle ordinarie regole IVA.
Rimane invece nella Sezione F l’attività di “rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici”, classificata con il codice ATECO 2025 43.99.02.
Analoga attenzione va riservata ad alcune attività di pulizia precedentemente comprese nella Sezione F e ora riclassificate, tra cui la pulizia a vapore e sabbiatura delle pareti esterne degli edifici e la pulizia di nuovi edifici subito dopo la costruzione, confluite nel codice 81.22.09 – “Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.”, esterno alla Sezione F.
L’Istat mette a disposizione le tavole ufficiali di raccordo tra ATECO 2022 e ATECO 2025, aggiornate anche nel 2026, che consentono di verificare puntualmente le riclassificazioni.
Il chiarimento riguarda il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/1972, relativo ai rapporti di subappalto nel settore edile.
Resta distinta la disciplina prevista dalla lett. a-ter) dello stesso articolo per le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, per le quali l’applicazione del reverse charge è collegata alla natura della prestazione e non necessariamente all’esistenza di un rapporto di subappalto.
Su quest’ultimo aspetto, il passaggio dai precedenti codici ATECO alla classificazione ATECO 2025 può determinare alcune incertezze interpretative, soprattutto nei casi in cui i nuovi codici raggruppano attività precedentemente classificate separatamente.
Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, per il reverse charge di cui alla lett. a-ter) appare prudente continuare a verificare la natura concreta della prestazione e la sua corrispondenza con le attività individuate dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, evitando automatismi fondati esclusivamente sul nuovo codice ATECO.
Alla luce della nuova classificazione, le imprese associate sono invitate, in presenza di contratti di appalto e subappalto, a verificare:
La verifica assume particolare rilevanza per le attività che, con ATECO 2025, sono state riclassificate fuori dalla Sezione F, poiché ciò può determinare il passaggio dal regime del reverse charge all’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.