
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 08/10/2025, n. 151, la giornata del 4 Ottobre 2026 è considerata festività nazionale. Per la giornata predetta, quindi, il trattamento economico e normativo è il seguente.
OPERAI (art. 17 CCNL edile vigente) compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al “Totale 2” della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione del 10% prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.)
IMPIEGATI (art. 61 CCNL edile vigente) il trattamento economico di 1/25 dello stipendio lordo mensile, in aggiunta alla normale retribuzione compete, cadendo detta festività di domenica.
Si rammenta, con l’occasione, che qualora le festività cadano nel periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni nel caso di festività coincidenti con il sabato o la domenica, come il 4 ottobre, presentano, tuttavia, una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa.
Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli Assegni per il Nucleo Famigliare, se ancora spettanti, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito. Le ore relative alle festività infrasettimanali godute (non lavorate) non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli assegni per l’intero periodo di paga.
Si precisa, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
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