
Riportiamo e informiamo le Imprese in oggetto che, con la Delibera n. 369/2026, l’ANAC ha chiarito che la mancata firma digitale dell’offerta tecnica presentata tramite piattaforma telematica non comporta automaticamente l’esclusione dalla gara, purché sia possibile identificarne con certezza la provenienza e la riconducibilità all’operatore economico.
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i vizi di sottoscrizione rilevano solo quando generano un’incertezza assoluta sul contenuto o sull’autore dell’offerta.
Nelle gare telematiche, l’identificazione dell’operatore attraverso credenziali di accesso e la tracciabilità delle operazioni garantiscono, di norma, la riconducibilità dell’offerta al concorrente, in coerenza con gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023.
Pertanto, quando la piattaforma consente di accertare con certezza la provenienza dell’offerta, l’assenza della firma digitale non giustifica l’esclusione dalla gara né richiede l’attivazione del soccorso istruttorio.
In sintesi: prevale il principio della sostanza sulla forma: ciò che conta è la certezza della provenienza dell’offerta, non la mera presenza della firma
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