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In provincia

NEWS 339/2026: : Terre e rocce da scavo: nuove regole per il deposito temporaneo e il riutilizzo nei cantieri puntuali – D.L. n. 177/2026.

12 Ottobre 2026
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Si informano le Imprese associate che il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, ha introdotto nel Codice dell’ambiente il nuovo articolo 185-ter, recante una disciplina speciale per le terre e rocce da scavo.

Le disposizioni sono efficaci dal 9 ottobre 2026.

TERRE E ROCCE QUALIFICATE COME RIFIUTO

Per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto, la nuova disciplina riguarda le seguenti voci dell’Elenco europeo dei rifiuti:

  • EER 17 05 03*: “terra e rocce, contenenti sostanze pericolose”. L’asterisco identifica il rifiuto come pericoloso;
  • EER 17 05 04: “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03”, quindi non contenenti sostanze pericolose tali da determinarne la classificazione nella voce precedente.

Per queste tipologie, il limite quantitativo previsto per il deposito temporaneo prima della raccolta è elevato a:

  • 4.000 metri cubi complessivi;
  • di cui non più di 800 metri cubi di rifiuti pericolosi classificati con il codice EER 17 05 03*.

Rimangono ferme le altre condizioni previste dall’articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il deposito temporaneo, comprese le modalità e le tempistiche di avvio dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento, il raggruppamento per categorie omogenee e le prescrizioni applicabili ai rifiuti pericolosi.

La corretta attribuzione del codice EER deve essere effettuata dal produttore del rifiuto sulla base dell’origine e delle caratteristiche delle terre e rocce prodotte.

RIUTILIZZO NEI CANTIERI PUNTUALI

Il decreto introduce inoltre una semplificazione per i “cantieri puntuali”, vale a dire i cantieri nei quali:

  • sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 20 metri cubi, calcolata sulla base delle sezioni di progetto;
  • il materiale è destinato al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.

In presenza di entrambe le condizioni, le terre e rocce possono essere riutilizzate nello stesso sito anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. La sussistenza dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

CASI ESCLUSI DALLA SEMPLIFICAZIONE

Il riutilizzo senza preventiva caratterizzazione ambientale non è consentito quando le terre e rocce:

  • contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati per lo scavo;
  • provengono da siti interessati da procedimenti di bonifica;
  • derivano da scavi eseguiti per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

Le imprese interessate sono pertanto invitate a verificare preventivamente la corretta classificazione dei materiali e, per i cantieri puntuali, a documentare il volume prodotto e la destinazione al riutilizzo diretto nel medesimo sito.

Trattandosi di un decreto-legge, le disposizioni potranno essere modificate durante l’iter di conversione. ANCE Ragusa continuerà a monitorarne l’evoluzione.

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