
Riepiloghiamo per le imprese aderenti il trattamento per le festività del mese di Novembre 2026
1° NOVEMBRE
Si ricorda che la giornata di Domenica 1° novembre (Ognissanti) 2026 è considerata festiva anche a norma dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, dall’art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dagli artt. 17 e 61 del vigente C.C.N.L. edile. Per tale ricorrenza, pertanto, il trattamento economico previsto per i dipendenti delle imprese del settore è il seguente:
OPERAI: compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico pari al 10%, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).
IMPIEGATI: compete 1/25 della retribuzione mensile lorda, cadendo la festività nel corso della giornata di domenica.
4 NOVEMBRE
Per quanto concerne la giornata dell’Unità Nazionale del 4 novembre che quest’anno cade di mercoledì, la Legge 5 marzo 1977, n. 54, ha soppresso tale ricorrenza dal novero delle festività nazionali. Tuttavia il nostro CCNL edile ha riconosciuto per gli addetti del settore il seguente quadro normativo:
OPERAI (art. 17 CCNL vigente): spetta il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico pari al 10%. IMPIEGATI (art. 43 CCNL vigente): compete il trattamento economico pari a 1/25 della retribuzione lorda mensile in aggiunta alla normale retribuzione.
Si precisa, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.