
Si informano le Imprese Associate che l’INPS, con i messaggi n. 3145 del 5 ottobre 2026 e n. 3422 del 23 ottobre 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei limiti dimensionali del personale dipendente previsti dalla legge n. 443/1985 per le imprese artigiane operanti nel settore edile e impiantistico.
In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti.
Per le imprese artigiane del settore delle costruzioni, comprese quelle che svolgono attività di completamento e rifinitura degli edifici, resta confermato il limite massimo di 10 dipendenti, elevabile a 14 qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.
A tali imprese si applica il codice di autorizzazione INPS CA “5G”.
L’INPS ha chiarito che le imprese artigiane classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, che non svolgono prevalentemente attività impiantistiche nell’ambito della costruzione di edifici, possono beneficiare dei diversi limiti dimensionali previsti per le imprese artigiane che non lavorano in serie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 443/1985.
Per rientrare in tale disciplina è necessario che almeno il 51% del fatturato aziendale derivi da attività di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti effettuate su immobili civili o industriali già esistenti.
L’INPS precisa che non rientrano tra gli interventi su immobili già esistenti quelli che comportano la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dell’edificio.
A decorrere dal 23 ottobre 2026, le imprese impiantistiche interessate, già in possesso del CA “5G”, possono presentare un’apposita dichiarazione di responsabilità, attestando le caratteristiche dell’attività effettivamente svolta.
La dichiarazione deve essere trasmessa attraverso lo strumento informatico Smart Task, disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente.
A seguito della dichiarazione, sarà attribuito il CA “4X”, che consentirà l’applicazione del CA “5C” e dei relativi limiti dimensionali previsti per le imprese artigiane che non lavorano in serie. La procedura è utilizzabile anche dalle imprese di nuova iscrizione e può essere aggiornata durante la vita aziendale qualora intervengano modifiche nell’attività esercitata.
L’INPS ha inoltre precisato che, in presenza di più matricole contributive riferite alla stessa impresa, l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto esclusivamente alla matricola relativa all’attività esercitata personalmente e professionalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci. Le eventuali ulteriori matricole dovranno essere classificate nel settore Industria o Terziario, in funzione dell’attività effettivamente svolta. Ai fini della verifica dei limiti dimensionali previsti per le imprese artigiane, devono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti riferiti alla matricola classificata nel settore Artigianato.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’INPS, si invitano le imprese associate che svolgono attività impiantistiche a verificare, anche con il supporto dei propri consulenti, la corretta classificazione contributiva e l’eventuale sussistenza dei requisiti per l’applicazione dei diversi limiti dimensionali previsti dalla normativa.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia ai messaggi INPS n. 3145/2026 e n. 3422/2026.
Si fa riserva di comunicare eventuali successivi chiarimenti da parte dell’Istituto.
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