Il Ministero del Lavoro, con propria nota ed in risposta ad un quesito dell'Ance, precisa che il termine di due anni per la responsabilità solidale, ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 in caso di subappalto, decorre dalle fine delle lavorazioni oggetto di quest'ultimo.
Il Ministero del Lavoro, con propria nota ed in risposta ad un quesito dell’Ance, precisa che il termine di due anni per la responsabilità solidale, ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 in caso di subappalto, decorre dalle fine delle lavorazioni oggetto di quest’ultimo.