Il TAR Campania ha ricordato come la norma di cui alla L. 383/2000, in base alla quale i locali dove si svolgono attività di promozione sociale sono compatibili con qualsivoglia destinazione d'uso, ha carattere generale e derogatorio rispetto a contrastanti disposizioni comunali.
Il TAR Campania ha ricordato come la norma di cui alla L. 383/2000, in base alla quale i locali dove si svolgono attività di promozione sociale sono compatibili con qualsivoglia destinazione d’uso, ha carattere generale e derogatorio rispetto a contrastanti disposizioni comunali.
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