Revocati i benefici “prima casa” se l’acquirente, al momento del rogito, è in possesso di un altro fabbricato anche se utilizzato come ufficio. Questo il principio contenuto in un’ordinanza della Cassazione che conferma la priorità del criterio catastale rispetto alla destinazione d’uso dell’immobile.
Revocati i benefici “prima casa” se l’acquirente, al momento del rogito, è in possesso di un altro fabbricato anche se utilizzato come ufficio. Questo il principio contenuto in un’ordinanza della Cassazione che conferma la priorità del criterio catastale rispetto alla destinazione d’uso dell’immobile.
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