Non è necessaria la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva interessata dalla cassa integrazione ordinaria ai fini del riconoscimento dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro in risposta a un quesito dell’Ance.
Non è necessaria la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva interessata dalla cassa integrazione ordinaria ai fini del riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro in risposta a un quesito dell’Ance.
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