L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la determina n. 240433/RU del 27/12/2019 che stabilisce le modalità per la tenuta semplificata del registro di carico e scarico dei depositi e degli impianti ad uso privato di carburanti.
In attuazione dell’art. 5, comma 2 della L n. 157/2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 – c.d. Decreto Fiscale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la determina n. 240433/RU del 27/12/2019 (vedi allegato) che stabilisce le modalità per la tenuta semplificata del registro di carico e scarico dei depositi e degli impianti ad uso privato di carburanti.
Nelle note seguenti, riportiamo le novità di interesse per il nostro settore che sarebbero entrate in vigore dal 1° aprile 2020 ma che risultano prorogate al 1.1.2021 (a seguito della conversione in legge del decreto “Cura Italia” – Legge n° 27 del 24 aprile, di conversione del Decreto n° 18 del 17 marzo 2020 – infatti, è divenuta operativa la disposizione che differisce al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cosiddette “cisternette” di gasolio. Operazione da effettuarsi presso l’Ufficio delle Dogane competente per il territorio. Il rinvio interessa: – gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi; – agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi. Stesso differimento vale per la tenuta, in forma semplificata, dei registri di carico e scarico, in quanto adempimento previsto per i titolari di licenza fiscale):
1. Le nuove disposizioni semplificate si applicano solo agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati (quindi compresi gli usi di carburanti per autotrazione e/o alimentazione di apparecchi a scoppio), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi e che hanno ottenuto l’autorizzazione comunale per l’installazione ed esercizio.
2. Le cisterne e i serbatoi mobili trasportati in cantiere e contenenti carburanti per il rifornimento sia di macchine operatrici sia di macchinari a scoppio non rientrano nel nuovo provvedimento in quanto tali attrezzature per le loro caratteristiche tecnico-costruttive non rientrano nella definizione di “apparecchi di distribuzione automatica collegati a serbatoi”.
3. L’art. 5, comma 1, lettera c), punto 1.2 del Decreto Fiscale ha abbassato da 10 metri cubi a 5 metri cubi la soglia di capacità per l’obbligo di denuncia di esercizio per ottenere la licenza fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c) del Testo Unico delle Accise riguardanti gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per usi privati collegati a serbatoi.
4. Per i depositi industriali per uso privato (ad esempio depositi di bitumi in silos/cisterne o oli minerali, ecc…) la soglia di capacità per la denuncia di esercizio per ottenere la licenza fiscale di cui al predetto articolo 25, comma 2, lettera a) è stata abbassata da 25 metri cubi a 10 metri cubi.
5. Anche per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, sarà obbligatoria la tenuta del registro di carico-scarico per la contabilizzazione dei prodotti con modalità semplificate (vedi art. 2 della determina allegata) ovvero su supporto elettronico oppure cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. I registri di carico-scarico devono essere conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima annotazione.
6. Le annotazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2020 cioè dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determina sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane che è avvenuta il 30 dicembre 2019.
7. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 28/12/2019, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane (https://www.adm.gov.it/portale/), ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In sintesi, tutte le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione comunale per l’installazione ed esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi con capacità volumetrica superiore a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi devono presentare all’Ufficio delle Dogane di competenza la denuncia di esercizio per l’ottenimento della licenza fiscale (otterranno dall’Agenzia delle Dogane un apposito codice ditta).
Per avere un quadro dettagliato della documentazione da produrre all’Ufficio delle Dogane di competenza in relazione alle caratteristiche dei propri impianti, si consiglia comunque di contattare detti Uffici UTIF secondo gli Uffici delle Dogane di pertinenza territoriale, che, per Ragusa è l’Ufficio di Siracusa: https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/ufficio-delle-dogane-di-siracusa.
Segnaliamo, infine, che a seguito della presentazione della denuncia di esercizio, i funzionari dell’Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio doganale potranno effettuare un sopralluogo diretto a magazzino per constatare la correttezza di quanto dichiarato.
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