L'ANCE rende noti alcuni chiarimenti sulle denunce di infortunio da COVID 19, sulla base di indicazioni della Confindustria.
L’ANCE rende noti alcuni chiarimenti sulle denunce di infortunio da COVID 19, sulla base di indicazioni della Confindustria.
Per opportuna informativa, l’ANCE informa che, a seguito di una comunicazione pubblicata il 28 maggio 2020 sul portale informatico di Confindustria, che si allega, riguardante il tema delle denunce di infortunio da COVID-19, sono emerse alcune criticità dal territorio che si riepilogano di seguito.
In particolare, sembrerebbe che da alcune Sedi Inail provengano alle aziende richieste di denuncia di infortunio, anche per infezione da COVID-19, sulla base di certificazione medica del tutto inidonea a sostenere la sussistenza di un infortunio sul lavoro/malattia professionale per contagio da COVID-19 e conseguentemente l’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro. A tal riguardo, come precisato nella Circolare Inail n.13/20 (V. Circolare n. 125 del 10/04/2020), il certificato medico dove essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del DPR n. 1124/65 e s.m.i..
In particolare, il certificato medico deve riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate. Il medico certificatore, fermo restando quanto sopra, deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato.
Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
A seguito di una verifica con i vertici dell’Istituto assicuratore, si legge nella comunicazione di Confindustria, sono state date ampie garanzie sul fatto che la linea da tenere è e sarà quella rigorosa indicata nella richiamata circolare n. 13/20. In merito, l’Istituto ha anche ribadito che solo dalla conoscenza positiva, ovvero in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell’art. 53 del DPR n. 1124/65, per il datore di lavoro decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia.
Diversamente, quindi in presenza di un certificato che non rispetti i contenuti del richiamato art. 53 del D.P.R. n. 1124/65, i datori di lavoro, al ricevimento di certificati medici o dal lavoratore o dall’Inail, potranno “rispondere / comunicare all’Istituto di non avere elementi sufficienti per fare la denuncia.”
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