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Posticipata la scadenza relativa alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato per la richiesta di incentivo relativa al Fondo Incentivo occupazione. Il termine del 30 settembre 2020, entro cui presentare le domande, è stato posticipato al 31 ottobre 2020

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Circolare 460/C/2020-Fondo Incentivo Occupazione-Proroga al 31.10.2020 presentazione domanda

30 Settembre 2020
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Con riferimento alla nostra Circolare 447/C/2020 del 23.09.2020 lo scorso 10 settembre, in attuazione di quanto previsto dall’allegato 4 del Ccnl siglato da Ance, Coop e OO.SS. 18 luglio 2018, dall’allegato “P” del Ccnl OO.AA.-OO.SS del 30 gennaio 2020 e del verbale di accordo tra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1° Ottobre 2018, per la Cassa Edile è stato siglato il verbale di accordo per la regolamentazione del “Fondo Incentivo all’Occupazione”.

Al riguardo si rileva, in via prioritaria, che la Parti Sociali hanno convenuto di posticipare le scadenze relative alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, di cui al punto 2 dell’art.4. In particolare, il termine del 30 settembre 2020, entro cui presentare le domande, è stato posticipato al 31 ottobre 2020, mentre la scadenza, entro cui fare le graduatorie con contestuale comunicazione alle imprese, è stata posticipata al 30 novembre prossimo (comunicazione CNCE n. 739/2020 allegata).

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale nel settore, sulla base del regolamento sopracitato, il datore di lavoro potrà richiedere alla Cassa Edile presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, indipendentemente dal numero degli operai occupati, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla stessa Cassa Edile.

 L’incentivo in oggetto sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo incentivo all’occupazione”.

Il contributo, pari a 600 euro, è riconosciuto previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione in ingresso previste dal contratto, laddove non già effettuate.  

La Cassa Edile riconoscerà anche un voucher formazione pari a 150 euro, fermo restando l’incentivo di cui sopra, da spendere presso le Scuole Edili del sistema entro 180 giorni dall’assunzione per un corso di formazione professionale, ad eccezione dell’ipotesi che il bonus abbia riguardato un’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. L’impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività organizzate dalla Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.

L’importo del suddetto bonus sarà riconosciuto direttamente dalla Cassa Edile alla Scuola Edile di riferimento, o alla Scuola Edile della regione di appartenenza (in assenza di corsi nella Scuola Edile di riferimento). Qualora il corso venga svolto presso una struttura accreditata presso la Regione di competenza e convenzionata con la Scuola Edile, previa presentazione della necessaria attestazione, all’impresa sarà riconosciuta una decontribuzione in Cassa Edile pari all’importo del voucher, laddove non fosse possibile il pagamento diretto da parte della stessa alla suddetta struttura accreditata.

Il bonus di 600 euro si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, e di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni.

Il datore di lavoro dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti delle Casse Edili a cui risulta iscritto.

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e le medesime mansioni.

41758-Comunicazione CNCE n_ 739_2020.pdfApri

41758-Circolare 460_C_2020.pdfApri
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