I possessori/detentori di unità immobiliari “di lusso”, nella categoria catastale A/1, poste all’interno di un condominio possono usufruire dei Superbonus al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.
I possessori/detentori di unità immobiliari “di lusso”, nella categoria catastale A/1, poste all’interno di un condominio possono usufruire dei Superbonus al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.
Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ disponibili sul proprio sito internet, nell’area dedicata alle detrazioni potenziate al 110%, ed aggiornate al 30 settembre scorso.
In particolare, come sostenuto dall’ANCE, l’Amministrazione finanziaria ammette per la prima volta l’applicabilità del Superbonus al 110% in favore dei soggetti proprietari o detentori, nell’edificio in condominio, di abitazioni “di lusso”, accatastate nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in relazione alle spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Viene, così, esteso l’ambito applicativo del beneficio, che altrimenti avrebbe rischiato di compromettere l’applicabilità dei bonus potenziati al 110% per l’intero condominio, in contrasto con l’obiettivo sotteso all’introduzione dei Superbonus di implementare un ampio e reale processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
In conformità con la disposizione di legge viene, invece, confermato che i proprietari o detentori dei medesimi immobili “di lusso” (A/1, A/8 ed A/9, non aperti al pubblico), non possono fruire dei Superbonus per i cd. interventi “trainati” realizzati sulle singole unità.
Con riferimento agli altri temi trattati, l’Agenzia delle Entrate, nelle nuove FAQ precisa che:
In ogni caso i comproprietari possono accedere ai Superbonus ripartendo fra loro la detrazione, per ciascun periodo d’imposta, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
Inoltre, ciascuno di essi può optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, effettuando l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
Si ricorda, per ogni approfondimento, che sul sito dell’ANCE è possibile trovare un’apposita sezione, in costante aggiornamento, dedicata alle FAQ sul Superbonus al 110%.
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