Con il Decreto Interministeriale n. 234/2020 sono stati individuati, per il 2021, settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% rispetto alla media, validi per la concessione dell’incentivo all'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Si segnala che sul sito www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 16 ottobre 2020, n. 234, riprodotto in allegato, con il quale sono stati individuati, per l’anno 2020, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del 2019. Tali settori e professioni, elencati nelle Tabelle allegate al menzionato decreto, sono validi – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione dell’incentivo di cui all’art. 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 per il 2021. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi della richiamata norma, l’incentivo previsto dai commi 8-10 del medesimo art. 4 (riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione ad assunzioni, con contratto di lavoro subordinato, a partire dal 2013, per dodici ovvero diciotto mesi a seconda della tipologia del contratto di lavoro), si applica anche nei casi di assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008, ora sostituito dall’art. 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (cioè impiegate in un settore economico o per una professione fra quelli individuati dal decreto interministeriale di cui trattasi). La riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro spetta per un periodo di dodici mesi per le assunzioni a tempo determinato anche a scopo di somministrazione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. Si rammenta che, in merito all’incentivo previsto dall’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012, il Ministero del Lavoro e la Direzione Generale dell’INPS hanno diramato istruzioni, rispettivamente, con circolare n. 34 del 25 luglio 2013 e circolare n. 111 del 24 luglio 2013, messaggio n. 12212 del 22 luglio 2013 e messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013.
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