Disponibili sul sito del Governo le FAQ relative alle specifiche disposizioni introdotte nelle tre aree (gialla, arancione, rossa) individuate secondo il rischio epidemiologico
Con riferimento alla nostra Circolare 522/C/2020 del 05.11.2020 in merito alle ulteriori misure restrittive introdotte dal DPCM 03.11.2020, si informano le Imprese Associate che sul sito del Governo sono disponibili le F.A.Q. relative alle specifiche disposizioni introdotte nelle tre aree (gialla, arancione e rossa) individuate secondo il rischio epidemiologico.
In particolare, accedendo al suddetto link e cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle aree di interesse, volte a fornire chiarimenti sui seguenti aspetti:
Si ricorda che, con l’Ordinanza del Ministero della Salute, allegata nella nostra Circolare n. 527/C/2020 del 06.11.2020, sono ricomprese attualmente nelle diverse aree le seguenti Regioni:
Con specifico riferimento alle FAQ sugli spostamenti, si riporta in allegato una sintesi delle FAQ di maggiore interesse che sarà aggiornata anche a seguito di eventuali successive integrazioni.
Si rileva, in particolare, che sulla FAQ sul significato di “comprovate esigenze lavorative” è stato confermato, per tutte le zone che “è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni”.
In merito, poi, alla possibilità di utilizzare l’automobile con persone non conviventi, è stato chiarito con riferimento a tutte e tre le aree che è possibile, “purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.
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