L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla tutela prevista, a fronte dell’emergenza COVID-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di particolare fragilità.
L’INPS, con il messaggio n°4157/2020 (che si allega alla seguente), ha fornito chiarimenti in merito alla tutela prevista, a fronte dell’emergenza COVID-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di particolare fragilità, per i quali l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione della relativa certificazione.
Nel riepilogare la disciplina dettata in materia dall’art. 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto Cura Italia), così come modificato dalle relative disposizioni normative sull’emergenza susseguitesi nel tempo, l’Istituto rammenta, in particolare, che il decreto c.d. Agosto (comma 1-bis dell’art. 26 del D.L. n. 104/2020) ha innovato il suddetto articolo 26, disponendo, con l’attuale comma 2, un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela dei lavoratori in esame, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore. Nella riformulazione di tale comma, il legislatore, inoltre, ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e, pertanto, per accedere alla suddetta tutela, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Viene, infine, ribadito come, con l’attuale comma 2-bis, per i lavoratori fragili di cui trattasi, è previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
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