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Con la legge di conversione n. 159/20 è prorogato fino al termine dello stato di emergenza lo smart working semplificato e viene consentito ai lavoratori l'uso dello smartphone durante l'orario di lavoro per rendere efficiente l'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta Covid-19.

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Circolare n°605/C/2020: Emergenza COVID-19-Nuove disposizioni in materia di lavoro agile, sicurezza.

21 Dicembre 2020
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Con la legge di conversione n. 159/20 è prorogato fino al termine dello stato di emergenza lo smart working semplificato e viene consentito ai lavoratori l’uso dello smartphone durante l’orario di lavoro per rendere efficiente l’uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta Covid-19.

Dalla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020, si riporta in allegato il testo integrale del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, come risultante a seguito delle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.

Facendo riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, si fa sin d’ora presente che, per quanto attiene alla materia del lavoro, tra le norme di più immediato interesse per le imprese associate, la legge di conversione ha previsto:

 

SMART WORKING

 

L’estensione “fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza” del lavoro agile “semplificato”, cioè della possibilità, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso allo smart working anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa in vigore (art. 1, comma 3, lettera b, n. 6-bis). In proposito, per gli obblighi di comunicazione, anche massiva, dei lavoratori coinvolti dallo smart working semplificato, v. l’art. 90, comma 4, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto-Legge “Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e il sito internet del Ministero del Lavoro.

 

UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA

 

Al fine del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell’efficientamento nell’uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID-19 (i.e. app “Immuni”), è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l’utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l’orario di lavoro, limitatamente alle predette finalità, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica in atto (art. 2, comma 1-bis).

 

MODIFICA DEL TESTO UNICO N. 81/08

 

L’inserimento della “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) con nota (0a)” nel Gruppo 3 degli agenti biologici in base al rischio di infezione (art. 4). E’ stato in tal senso modificato l’allegato XLVI del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”), in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

La nota 0a è così formulata: “In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica”.

 

DURC

 

Prevista, inoltre, con l’inserimento dell’art. 3-bis “Proroga degli effetti di atti  amministrativi  in scadenza”, al comma 1, la modifica dell’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020.

In particolare è stato sostituito il termine del 31 luglio 2020 con “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19″ ed è stato previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125 (cioè l’8 ottobre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Al successivo comma 2 è stato, inoltre, stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8,  comma  10,  del DL, n. 76/2020, convertito,  con  modificazioni, dalla L. n. 120/2020,  le  previsioni  suddette non si applicano ai  documenti  unici  di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno  2015,  che  continuano  ad  essere assoggettati alla disciplina ordinaria di  cui  al  medesimo  decreto ministeriale”.

Ciò vuol dire che il DURC non viene interessato da questa proroga in nessun caso.

 

PERMESSI DI SOGGIORNO

 

Al comma 3 è stato, altresì, previsto che i permessi di soggiorno e i titoli richiamati ai commi 2-quater e 2-quinquies del citato art. 103, relativi al Testo Unico sull’immigrazione, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza, avente, come predetto, scadenza al 31 gennaio 2021.

Si tratta dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e, in particolare, dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, per motivi familiari, per studio/tirocinio, per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (cfr. artt. 22, 39-bis e 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998). Risultano parimenti prorogati anche specifici termini relativi, in particolare, per quanto di interesse, alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5,  comma 7, del d.lgs. n. 286/98, rilasciate dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del d.lgs. n. 286/98, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

 

MASCHERINE

 

Confermata, inoltre, la vigenza dell’ articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recanti rispettivamente disposizioni  straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.

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