Prorogato sino al 31 gennaio 2021 il periodo di sospensione del pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, e delle verifiche di regolarità fiscale da parte della P.A. per pagamenti superiori a 5.000 euro.
Prorogato sino al 31 gennaio 2021 il periodo di sospensione del pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, e delle verifiche di regolarità fiscale da parte della P.A. per pagamenti superiori a 5.000 euro.
È quanto disposto dal Decreto Legge n. 3/2021 recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.11 del 15-01-2021, attualmente all’esame del Parlamento.
Sulle ultime misure in tema di riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ riepilogative sui termini di pagamento e sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, ivi comprese la “rottamazione-ter” ed il cd. “saldo e stralcio”.
In particolare, il D.L. 3/2021 prevede:
la notifica dopo il 1° febbraio 2021 e fino al 31 gennaio 2022 degli atti di:
per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.
Sempre con effetto dall’8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari”, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).
In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di tredici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento. Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.
La proroga sino al 31 gennaio 2021 del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data (cfr. FAQ n.3-10-11).
La conferma della validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e degli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 (entrata in vigore del decreto legge 3/2021).Il DL 3/2021 interviene altresì sulle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973). In particolare, la sospensione di tali verifiche (già operante dall’8 marzo 2020), viene estesa sino al 31 gennaio 2021. Le verifiche già effettuate prima dell’8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.72-bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario. Inoltre, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”).
I soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 – cfr. FAQ n. 5-6-7-8).
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