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Con l'allegato Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le prime indicazioni circa la presentazione delle istanze di integrazione salariale per COVID-19 per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, ai sensi della Legge di bilancio 2021, in attesa dell'emanazione di una circolare illustrativa.

In provincia

Circolare n°68/C/2021: Emergenza COVID-19-CIG ordinaria, assegno e CIG in deroga – Mess. n°406/2021.

9 Febbraio 2021
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Con l’allegato Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le prime indicazioni circa la presentazione delle istanze di integrazione salariale per COVID-19 per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, ai sensi della Legge di bilancio 2021, in attesa dell’emanazione di una circolare illustrativa.

Al riguardo, l’Istituto ha sottolineato – tra l’altro – che:

  • i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane;
  • i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del Decreto-Legge “Ristori” (originariamente richiedibili fino al 31 gennaio 2021), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsti dalla Legge di bilancio 2021;
  • i nuovi trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19 devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre quelli relativi all’assegno ordinario ed alla CIG in deroga per Covid-19, invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
  • le prestazioni sopra indicate trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021). Resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale i dipendenti interessati siano stati impiegati presso il precedente datore di lavoro;
  • non è previsto, per i medesimi trattamenti, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –

Circa le modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale per Covid-19 per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, perciò non antecedenti tale data, l’INPS ha precisato che nel sito internet dell’Istituto sono già disponibili i servizi telematici di invio delle istanze, che dovranno essere trasmesse utilizzando la causale di nuova istituzione “Covid-19 L. 178/20” sia per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria sia per l’assegno ordinario sia per la CIG in deroga. E’ possibile inoltrare le domande a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative alle 6 settimane del Decreto-Legge “Ristori”.

 

TERMINI DECADENZIALI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –

Le domande che si riferiscono a periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro iniziati nel mese di gennaio 2021 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021. Nell’eventualità di una istanza riguardante un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. Si procede, infatti, in tale ipotesi, ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

43473-2021 02 01 Messaggio INPS 406 2021.pdfApri

43473-Circolare n 68_C_2021.pdfApri
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