Con una nota il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, illustra quanto stabilito dalla Corte di Giustizia in materia di subappalto sia per le procedure sopra soglia che quelle sotto soglia aventi interesse transfrontaliero.
Il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, con propria nota Prot. n. 9964/DIR del 02.03.2021 che si allega, invita i beneficiari degli interventi finanziati con risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020 e le stazioni appaltanti, a tenere conto di quanto disposto dalla Corte di Giustizia in materia di subappalto, sia per le procedure sopra soglia che sotto soglia aventi interesse transfrontaliero, raccomandando di:
A) Prevedere negli atti di gara l’ammissibilità del subappalto senza indicare alcuna percentuale (soglia quantitativa) e richiamando quindi l’art. 105 D. Lgs. 50/2016 solo per la procedura di autorizzazione. Al tempo stesso si dovrà prevedere, sempre nella lex specialis di gara, l’obbligo per gli operatori di indicare in offerta, oltre alle parti di attività eventualmente da subappaltare, anche la soglia percentuale quantitativa massima delle stesse;
B) In alternativa, valutare, caso per caso, se e quando limitare quantitativamente il subappalto: in tal caso, oltre ad indicare nella lex specialis la soglia quantitativa massima di ammissibilità, le stazioni appaltanti dovranno dettagliare anche le ragioni che in concreto hanno imposto tale limitazione, tenuto conto della natura delle prestazioni dedotte in contratto e del contesto di riferimento.
La raccomandazione, come si potrà dedurre dalla lettura della nota, trae origine dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di subappalto che ha avuto il compito di accertare se i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, concernente la disciplina del subappalto nella parte limitativa alla soglia del 30% (ora 40% con le recenti modifiche) dell’importo complessivo del contratto (art. 105 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50). La Corte ha confermato che la limitazione percentuale della quota subappaltabile dovrebbe discendere da una scelta discrezionale della stazione appaltante congruamente motivata in ragione della natura delle prestazioni dedotte in contratto e non da un vincolo normativo fissato astrattamente dal legislatore.