E' stato pubblicato sulla GURI n°70 del 22 marzo 2021, il Dl. 22 marzo 2021 n°41 "DL. Sostegni" che introduce "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".
Informiamo le Imprese aderenti che sulla Gazzetta Ufficiale n°70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto legge 22 marzo 2021, n°41 “D.L. Sostegni”, che introduce “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
Gli interventi previsti dal D.L. Sostegni si articolano in 5 ambiti principali:
In sintesi si elencano alcune delle misure previste.
In relazione al 1° punto (Sostegno alle Imprese), il D.L. prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. I soggetti che hanno subito perdite di fatturato nell’anno 2020, di almeno il 30% rispetto al 2019, potranno presentare richiesta di istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato come segue:
Per le imprese che hanno attivato la partita IVA dal gennaio 2019, ai fini della media verranno rilevati i mesi successivi a quello di attivazione.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’intestatario della richiesta o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione. E’ inoltre previsto una riduzione dei costi delle bollette elettriche e del canone RAI.
Per il sostegno delle attività d’impresa di alcuni specifici settori colpiti dal perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, sono previsti:
Per quanto riguarda il 2° punto (Lavoro e contrasto alla povertà), il D.L. prevede:
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause legate all’emergenza COVID-19, per i lavoratori in forza in quel periodo, possono presentare domanda di Cassa Integrazione per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, o per una durata di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per un’attenta e maggiore comprensione di quanto sopra, si allega alla seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre per completezza di informazione alleghiamo alla seguente:
Si ricorda che gli Uffici di Direzione sono sempre a disposizione per ogni delucidazione a riguardo.