Con l’allegato Messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito agli ammortizzatori sociali per COVID-19 previsti dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto-Legge “Sostegni”).
Al riguardo, si ricorda che il citato provvedimento consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’”emergenza Coronavirus” la fruizione di:
- 13 settimane di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;
- 28 settimane di assegno ordinario o CIG in deroga per COVID-19, fruibili nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Nel fare riserva di emanare apposite circolari su tali strumenti, l’Istituto ha anticipato che:
- non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai nuovi trattamenti sopra elencati;
- i nuovi periodi di assegno ordinario (a carico del Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148) o di CIG in deroga per COVID-19 si aggiungono a quelli già previsti dalla Legge di bilancio 2021, la cui fruizione è comunque prevista entro il 30 giugno 2021;
- per la richiesta all’INPS delle nuove settimane di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, di assegno ordinario e di CIG in deroga per COVID-19 dovrà essere utilizzata la causale “COVID 19 – DL 41/21” (specifiche causali sono state previste per le CIG in deroga relative alle aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano);
- le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge “Sostegni”) hanno in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e che devono ulteriormente sospendere il relativo programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale per Covid-19 (per il quale è stata istituita la causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione CIGS”), per una durata massima di 13 settimane e per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 e a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria;
- il ricorso alle nuove settimane di trattamenti previsti dal Decreto-Legge “Sostegni” prescinde dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per COVID-19 oggetto dei precedenti interventi normativi;
- i lavoratori che possono fruire delle prestazioni di integrazione salariale di cui al decreto in esame sono quelli in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 marzo 2021;
- i termini di invio all’Istituto delle istanze relative agli ammortizzatori per COVID-19 rimangono gli stessi già previsti, a pena di decadenza, dalla Legge di bilancio 2021 e dagli ultimi decreti-legge in materia, cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- anche i termini decadenziali per l’invio all’INPS dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, in caso di pagamento diretto, rimangono fissati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della posta elettronica certificata contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Rispetto alle norme precedenti, invece, cambia la modalità di invio di tali dati, che sarà effettuato attraverso il nuovo flusso “UniEmens-Cig”, il quale formerà oggetto di una successiva circolare dell’Istituto;
- anche la CIG in deroga per COVID-19 di cui al Decreto-Legge “Sostegni” potrà essere pagata sia con il pagamento diretto, per cui potrà anche essere richiesto l’anticipo del 40% da parte dell’Istituto, senza necessità di comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa, sia con il sistema del conguaglio (che comporta l’anticipazione da parte del datore di lavoro), prima limitato alle sole aziende plurilocalizzate.
44165-messaggio inps 1297 del 26 marzo 2021.pdfApri
44165-Circolare n 175_C_2021.pdfApri