Le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico ed antisismico su un’abitazione, agevolabili con il Superbonus anche nelle forme di cessione del credito o sconto in fattura, aumentano il cd. “costo di acquisto” dell’immobile, ai fini del calcolo della plusvalenza IRPEF, in caso di cessione entro cinque anni dall’acquisto originario.
Le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico ed antisismico su un’abitazione, agevolabili con il Superbonus anche nelle forme della cessione del credito o dello sconto in fattura, aumentano il cd. “costo di acquisto” dell’immobile, ai fini del calcolo della plusvalenza IRPEF, in caso di cessione entro cinque anni dall’acquisto originario.
L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 204/E del 24 marzo 2021, si è espressa su un’istanza d’interpello avente ad oggetto il regime di tassazione, ai fini IRPEF, della plusvalenza generata dalla cessione infraquinquennale di un’abitazione sulla quale, prima della vendita, vengono eseguiti interventi edilizi “trainati” di miglioramento energetico ed antisismico, agevolabili con il Superbonus al 110%.
Nel caso di specie, inoltre, vengono eseguiti anche lavori “trainanti” sulle parti comuni del fabbricato.
Come noto, nell’ipotesi di cessione di un fabbricato entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo specifiche eccezioni, l’operazione è imponibile ad IRPEF, come “redditi diversi”, se genera una plusvalenza, intesa come differenza positiva fra il corrispettivo di vendita e quello di acquisto – o del costo di costruzione – dell’immobile.
Nell’ambito di tale disciplina viene, altresì, stabilito che ai fini del calcolo della plusvalenza il prezzo di acquisto viene aumentato «di ogni altro costo inerente al bene medesimo».
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 204/E/2021, richiamando anche la pertinente giurisprudenza in materia, specifica che:
Tale pronuncia rende evidente l’effettivo vantaggio fiscale nell’utilizzo del Superbonus (anche tramite il meccanismo dello sconto in fattura), non soltanto nella fase di possesso degli immobili così riqualificati, ma anche nella fase di trasferimento degli stessi, con una minore incidenza dell’eventuale imposizione fiscale ai fini IRPEF, come plusvalenza.