Forniti dall’Inps ulteriori chiarimenti sull’esonero totale spettante ai datori di lavoro per le assunzioni di donne lavoratrici.
Informiamo che l’INPS, con il messaggio n°1421/2021 (che si allega alla presente), ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero totale spettante ai datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
Nel rammentare le assunzioni agevolate (assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato), l’Istituto ribadisce, innanzitutto, che il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si richiede il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Qualora, invece, si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Pertanto, ad integrazione di quanto già precisato, viene chiarito che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Si ricorda altresì che l’incentivo è riconosciuto anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
L’Istituto precisa, infine, che per quanto attiene ai profili in materia assicurativa inerenti l’agevolazione in argomento, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’Inail.